(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  15  luglio 1997, n. 24 (Norme per il
recupero,    la   tutela   e   la   valorizzazione   del   patrimonio
archeologico-industriale   della   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e
modifica  alla  legge  regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme
per il funzionamento del Comitato per i servizi radiotelevisivi);
    Vista  la legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la
tutela,  conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata
del Friuli-Venezia Giulia);
    Visto  l'Art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005,
n.  1  (Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio pluriennale e
annuale   della   Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  -  legge
finanziaria 2005), come modificato dall'Art. 7, comma 99, della legge
regionale  18  gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia  -  legge  finanziaria  2006),  che  prevede la concessione di
contributi  annui costanti ventennali, nella misura massima del 7 per
cento  della  spesa  ammessa,  per  il finanziamento delle iniziative
finalizzate:
      alla  conservazione  e  valorizzazione  di  edifici e strutture
industriali,  ai  sensi dell'Art. 1, comma 2, lettera b), della legge
regionale n. 24/1997;
      alla  conservazione  e  valorizzazione  di  beni architettonici
fortificati,  ai  sensi  dell'Art.  2,  comma 1, lettere a), b), e c)
della legge regionale n. 10/2000;
    Ritenuto  di  disciplinare piu' dettagliatamente l'attuazione dei
suindicati interventi contributivi, definendo in via regolamentare le
modalita'  procedurali  ed i criteri di priorita' da applicare per la
valutazione   delle  relative  domande,  sulla  base  dell'esperienza
operativa    sinora   maturata   e   tenuto   conto   delle   attuali
caratteristiche  ed  esigenze  di  conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale di cui trattasi;
    Ritenuto   altresi'  opportuno  raccogliere  in  un  unico  testo
normativo  la  disciplina  suddetta,  la  quale  - pur afferendo alla
promozione  e  al  sostegno  di  due diverse tipologie di iniziative,
individuate  da  due distinte leggi di settore - e' intesa a regolare
la  gestione  di un unico strumento di intervento, e quindi presenta,
per  la maggior parte, elementi comuni applicabili a entrambe le aree
di attivita' contributiva considerate;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso), ed in particolare l'Art. 30;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 930 del
20 aprile 2007;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
                              Decreta:
      1. E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalita'
per il finanziamento di iniziative previste per la conservazione e la
valorizzazione     del    patrimonio    archeologico-industriale    e
dell'architettura  fortificata  dalle leggi regionali 15 luglio 1997,
n.  24  e 8 maggio 2000, n. 10, come integrate dall'Art. 5, comma 44,
della  legge  regionale  2  febbraio  2005,  n.  1 (legge finanziaria
2005)»,  nel  testo  allegato  al  presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY